Art. 5 (Protocollo)
Allo scopo di facilitare la realizzazione degli obiettivi del presente protocollo, sara' costituita una Commissione mista, i cui membri saranno designati dai rispettivi Ministri degli affari esteri. La Commissione si riunira' alternativamente a Malta ed in Italia almeno una volta all'anno ed ogni qualvolta lo si riterra' necessario.
Testo vigente dal 23 aprile 1981
