[1]Art. XVI

[2]Uno dei primi compiti della Commissione Mista sara' quello di formulare in seduta plenaria proposte dettagliate per l'applicazione del presente Accordo, le quali verranno successivamente sottoposte all'approvazione delle Parti Contraenti. Nelle successive sessioni la Commissione prendera' in esame la situazione e formulera' nuove proposte o suggerira' modificazioni alle sue precedenti raccomandazioni, da sottoporre all'esame dei Governi delle Parti Contraenti.

Testo vigente dal 25 marzo 1953

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urn:nir:stato:legge:1953-02-25;124~artxvi · fonte del testo