[1]mista

[2]1. A norma del presente accordo, le Parti istituiscono una commissione mista composta da rappresentanti dei membri del Consiglio dell'Unione europea, della Commissione delle Comunita' europee, da una parte, e della Repubblica di Corea, dall'altra. La commissione si consulta onde agevolare l'attuazione del presente accordo e il conseguimento dei suoi obiettivi generali.

[3]2. La commissione mista ha il compito di:

[4]- garantire il corretto funzionamento dell'accordo;

[5]- studiare lo sviluppo del commercio e della cooperazione tra le Parti;

[6]- cercare metodi adatti per prevenire eventuali problemi nei settori contemplati dall'accordo;

[7]- cercare il modo di sviluppare e diversificare il commercio;

[8]- scambiare opinioni e formulare suggerimenti sulle questioni di reciproco interesse inerenti agli scambi e sulla cooperazione, comprese le azioni future e le risorse disponibili per realizzarle;

[9]- formulare adeguate raccomandazioni per promuovere l'espansione del commercio e la cooperazione, tenendo conto della necessita' di coordinare le misure proposte.

[10]3. La commissione mista si riunira' di norma una volta all'anno, alternativamente a Bruxelles e a Seoul. Su richiesta di una delle Parti, vengono indette riunioni straordinarie. La commissione mista e' presieduta, a turno, da ciascuna delle Parti.

[11]4. La commissione mista puo' creare sottocomitati specializzati incaricati di assisterla nello svolgimento dei suoi compiti. I sottocomitati presentano relazioni dettagliate sulle loro attivita' in ciascuna delle riunioni della commissione mista.

Testo vigente dal 8 novembre 2000

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urn:nir:stato:legge:2000-10-10;321~accordo-quadro-art19 · fonte su Normattiva