1. Una Commissione mista italo-austriaca, da costituirsi il piu' presto possibile, avra' il compito:

  • 1)di preparare gli accordi previsti all'articolo 2, comma 4 e di formulare eventuali proposte intese a modificare la presente Convenzione;
  • 2)di elaborare proposte per la soluzione delle difficolta' che potessero eventualmente derivare dalla interpretazione e applicazione della presente Convenzione. 2. Detta Commissione sara' composta da otto membri; ogni Stato contraente ne designa quattro. Essa scegliera' il suo Presidente alternativamente fra i membri italiani ed i membri austriaci. I membri della Commissione potranno essere assistiti da esperti.

Testo vigente dal 29 maggio 1976

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urn:nir:stato:legge:1976-04-20;323~art25 · fonte su Normattiva