1. Una Commissione mista italo-austriaca, da costituirsi il piu' presto possibile, avra' il compito:
- 1)di preparare gli accordi previsti all'articolo 2, comma 4 e di formulare eventuali proposte intese a modificare la presente Convenzione;
- 2)di elaborare proposte per la soluzione delle difficolta' che potessero eventualmente derivare dalla interpretazione e applicazione della presente Convenzione. 2. Detta Commissione sara' composta da otto membri; ogni Stato contraente ne designa quattro. Essa scegliera' il suo Presidente alternativamente fra i membri italiani ed i membri austriaci. I membri della Commissione potranno essere assistiti da esperti.
Testo vigente dal 29 maggio 1976
