Art. 15 (Annesso II parte I)
decisione definitiva del Tribunale arbitrale sara' limitata all'oggetto della controversia ed enuncera' le motivazioni sulle quali si fonda. Esso conterra' i nomi dei membri che hanno partecipato e la data della decisione definitiva. Ogni membro del Tribunale puo' allegare un'opinione separata o dissidente alla decisione finale.
Testo vigente dal 23 febbraio 1994
