decisione definitiva del Tribunale arbitrale sara' limitata all'oggetto della controversia ed enuncera' le motivazioni sulle quali si fonda. Esso conterra' i nomi dei membri che hanno partecipato e la data della decisione definitiva. Ogni membro del Tribunale puo' allegare un'opinione separata o dissidente alla decisione finale.

Testo vigente dal 23 febbraio 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-02-14;124~annesso-ii-parte-i-art15 · fonte su Normattiva