Arbitrale 1. La sentenza del Tribunale Arbitrale e' motivata. Se essa non rispecchia, in tutto o in parte, l'opinione unanime dei membri del Tribunale Arbitrale, questi possono allegarvi un esposto con la loro opinione individuale o dissidente. 2. Senza pregiudizio per l'Articolo 29, paragrafo 4, la sentenza del Tribunale e' obbligatoria soltanto per le parti della controversia e nel caso che e' stato deciso. 3. La sentenza e' definitiva e senza appello. Tuttavia, le parti della controversia o una di esse possono domandare al Tribunale di procedere all'interpretazione della sentenza relativamente al suo significato o alla sua portata. Se non altrimenti concordato dalle parti della controversia, tale richiesta dovra' essere avanzata al piu' tardi entro sei mesi dalla pubblicazione della sentenza. Il Tribunale procedera' a tale interpretazione nel piu' breve tempo possibile dopo avere preso conoscenza delle osservazioni delle parti della controversia. 4. La domanda di revisione della sentenza non puo' essere presentata che a causa della scoperta di un fatto tale da esercitare un'influenza decisiva e che, prima dell'emissione della sentenza, fosse ignoto al Tribunale e alla parte o alle parti della controversia che domandano la revisione. La domanda di revisione deve essere presentata al piu' tardi entro sei mesi della scoperta del nuovo fatto. Nessuna domanda di revisione potra' essere presentata dopo un periodo di dieci anni della data della sentenza. 5. Nella misura del possibile l'esame della domanda di interpretazione o di revisione e' effettuato dal Tribunale che ha reso la sentenza. Se il Bureau constata che cio' e' impossibile, esso provvede alla costituzione di un nuovo Tribunale conformemente alle disposizioni dell'Articolo 28.

Testo vigente dal 5 ottobre 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-09-21;567~art31 · fonte su Normattiva