1. Se il Presidente del tribunale arbitrale non e' stato designato entro due mesi dalla nomina del secondo arbitro, il Segretario Generale delle Nazioni Unite, a richiesta di una Parte, designera' il Presidente entro un ulteriore periodo di due mesi. 2. Se una delle Parti, alla controversia non nomina un arbitro entro due mesi dalla ricevuta della richiesta, l'altra Parte ne informera' il segretario Generale che effettuera' la designazione entro un ulteriore periodo di due mesi.

Testo vigente dal 23 febbraio 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-02-14;124~annesso-ii-parte-i-art3 · fonte su Normattiva