1. Se le Parti ad una controversia non raggiungono un accordo con un Tribunale composto nelle condizioni previste all'articolo 2 del presente Allegato, il Tribunale sara' composto da tre membri; .1 un arbitro nominato da ciascuna parte alla controversia; e .2 un terzo arbitro, designato di comune accordo dai primi due, il quale assume la presidenza del Tribunale. 2. Se il presidente del Tribunale non e' designato al termine di una scadenza di 30 giorni a decorrere dalla designazione del secondo arbitro, le parti alla controversia sottopongono al Segretario Generale dell'Organizzazione, entro un nuovo termine di 30 giorni, su domanda di una delle parti, una lista di persone qualificate stabilita di comune accordo. Il Segretario Generale sceglie al piu' presto il Presidente su questa lista. Egli non puo' scegliere un Presidente che ha avuto o che ha la nazionalita' di un delle parti alla controversia, salvo se l'altra parte vi consente. 3. Se una delle parti ad una controversia non ha proceduto, entro un termine di 60 giorni a decorrere dalla data di ricezione della richiesta di arbitrato alla designazione di un arbitro che le incombe in forza del paragrafo 1.1, l'altra parte puo' chiedere di sottoporre al Segretario Generale dell'Organizzazione entro un termine di 30 giorni una lista di persone qualificate stabilita di comune accordo. 4. In caso di decesso, d'incapacita' o di difettosita' dell'arbitro, la parte della controversia che lo ha nominato, nomina un sostituto entro il termine di 30 giorni dal decesso, dall' incapacita' o dalla difettosita'. In caso cio' non avvenga, la procedura continua con i rimanenti arbitri. In caso di decesso, di incapacita' o di difettosita' del presidente, il suo sostituto e' nominato alle condizioni previste ai paragrafi 1.2 e 2, entro 90 giorni dal decesso, dall'incapacita' o dalla difettosita'. 5 Il Segretario generale dell'Organizzazione detiene una lista di arbitri composta da persone qualificate designate dalle Parti contraenti. Ciascuna Parte contraente puo' designare, mediante inclusione nella lista, quattro persone che non hanno necessariamente la sua nazionalita'. Se le Parti alla controversia non sottopongono al Segretario Generale nei tempi stabiliti una lista di persone qualificate stabilita di comune accordo in forza delle disposizioni dei paragrafi 2,3, e 4, il Segretario Generale sceglie sulla lista che detiene l'arbitro o gli arbitri non designati.

Testo vigente dal 14 marzo 2006

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