1. Qualora il Presidente del tribunale arbitrale non sia stato designato entro due mesi dalla nomina del secondo arbitro il presidente della Corte Internazionale di Giustizia procedera', su richiesta di una Parte, a designare il Presidente entro un nuovo termine di due mesi. 2. Qualora una delle Parti alla controversia non provveda alla nomina di un arbitro entro due mesi dal ricevimento della richiesta, l'altra Parte potra' informarne il Presidente della Corte Internazionale di Giustizia che provvedera' alla nomina entro un ulteriore termine di due mesi.

Testo vigente dal 28 settembre 2012

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urn:nir:stato:legge:2012-08-31;165~annesso-art4 · fonte su Normattiva