Art. 9 (Annesso II parte I)
meno che il Tribunale arbitrale non determini diversamente a causa di particolari circostanze del caso, i costi del tribunale saranno sostenuti in parti uguali dalle Parti alla controversia. Il Tribunale manterra' una documentazione di tutti le sue spese, e ne fornira' un estratto conto finale alle Parti.
Testo vigente dal 23 febbraio 1994
