Art. 9 (Appendice II Parte I)
Salvo se il Tribunale arbitrale decide diversamente per via di particolari circostanze del caso, le spese del tribunale sono a carico, in parti uguali, delle parti alla controversia. Il tribunale conserva un resoconto di tutte le sue spese e ne fornisce un estratto finale alle parti alla controversia.
Testo vigente dal 23 aprile 2004
