Istruzione e divulgazione al pubblico Le Parti contraenti:

  • a)promuoveranno ed incoraggeranno la percezione di quanto sia no importanti la conservazione della diversita' biologica e le misure necessarie a tal fine, mediante divulgazione attraverso i mass media e l'inclusione di queste materie nei programmi di istruzione;
  • b)coopereranno, come appropriato, con altri Stati ed organizzazioni internazionali per elaborare programmi educativi e di divulgazione al pubblico, riguardo alla conservazione ed all'uso durevole della diversita' biologica.

Testo vigente dal 23 febbraio 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-02-14;124~art13 · fonte su Normattiva