Scambio di Informazioni 1. Le Parti contraenti agevoleranno lo scambio di informazioni, provenienti da ogni fonte accessibile al pubblico, relativa alla conservazione ed all'uso durevole della diversita' biologica, tenendo conto delle particolari esigenze dei paesi in via di sviluppo. 2. Tale scambio di informazioni includera' uno scambio di informazioni sui risultati della ricerca tecnica scientifica e socio- economica, nonche' sui programmi di formazione e di studi, sulle cognizioni specializzate, e le cognizioni indigene e tradizionali, sia in quanto tali o in combinazione con le tecnologie di cui all'Articolo 16, par. 1. Questo scambio includera' anche, qualora fattibile, il rimpatrio delle informazioni.

Testo vigente dal 23 febbraio 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-02-14;124~art17 · fonte su Normattiva