[1]DELLE DECISIONI

[2]1. Una Parte importatrice puo' in qualsiasi momento, viste le nuove informazioni scientifiche sui potenziali effetti sfavorevoli per la conservazione e l'uso duraturo della diversita' biologica, anche in considerazione dei rischi per la salute umana, riconsiderare e modificare la sua decisione concernente un movimento transfrontaliero intenzionale. In questo caso, essa informa entro trenta giorni gli autori di notifiche anteriori dei movimenti dell'organismo vivente modificato in questione, nonche' il Centro di Scambio per la prevenzione dei rischi bio-tecnologici, indicando i motivi della sua decisione. 2. Una Parte esportatrice o l'autore di una notifica puo' chiedere ad una Parte importatrice di riconsiderare la decisione che ha adottato nei suoi confronti, ai sensi dell'articolo 10, qualora la Parte esportatrice o l'autore della notifica ritenga:

  • a)che le circostanze sono mutate in modo tale da influire sui risultati della valutazione dei rischi che hanno motivato la decisione; oppure
  • b)che sono disponibili informazioni scientifiche o tecniche supplementari.

[3]3. La Parte importatrice risponde per iscritto a questa richiesta entro novanta giorni, indicando i motivi della sua decisione. 4. La Parte importatrice puo', a sua discrezione, esigere una valutazione dei rischi per importazioni ulteriori.

Testo vigente dal 4 febbraio 2004

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urn:nir:stato:legge:2004-01-15;27~protocollo-art12 · fonte su Normattiva