Cooperazione Ciascuna Parte contraente, nella misura del possibile e come opportuno, cooperera' con le altre Parti contraenti, direttamente o se del caso tramite le organizzazioni internazionali competenti nei settori che non dipendono dalla sua giurisdizione nazionale ed in altri settori di interesse reciproco, in vista della conservazione e dell'uso durevole della diversita' biologica.

Testo vigente dal 23 febbraio 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-02-14;124~art5 · fonte su Normattiva