Misure generali per la conservazione e l'uso durevole Ciascuna Parte contraente in conformita' con le sue particolari condizioni e capacita':
- a)sviluppera' strategie, piani o programmi nazionali per la conservazione e l'uso durevole della diversita' biologica o adattera' a tal fine le sue strategie, piani o programmi esistenti che terranno conto inter alia dei provvedimenti stabiliti nella presente Convenzione che la riguardano:
- b)Integrera' nella misura del possibile e come appropriato, la conservazione e l'uso durevole della diversita' biologica nei suoi piani settoriali o intersettoriali pertinenti.
Testo vigente dal 23 febbraio 1994
