DI REATO 1. Ciascuna Parte da' notizia all'altra di proventi di reato che si ritiene siano ubicati nel territorio dell'altra Parte. 2. Le Parti forniscono la massima assistenza nei procedimenti relativi alla confisca dei proventi di reato e alle restituzioni alle vittime del reato.

Testo vigente dal 28 aprile 1995

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urn:nir:stato:legge:1995-04-12;124~trattato-art15 · fonte su Normattiva