Art. 16 (Trattato)
TERZI Quando le autorita' giudiziarie di uno Stato terzo emettono un ordine, nel quadro di un'indagine o di un procedimento penale, che ha l'effetto di richiedere ad un cittadino o ad una persona residente in uno degli Stati Parte di fare o non fare qualcosa nel territorio dell'altra Parte e cio' e' in conflitto con la legge o con le determinazioni politiche stabilite dell'altra Parte, le Parti convengono di consultarsi al fine di identificare i modi per evitare o ridurre al minimo tale conflitto.
Testo vigente dal 28 aprile 1995
