TERZI Quando le autorita' giudiziarie di uno Stato terzo emettono un ordine, nel quadro di un'indagine o di un procedimento penale, che ha l'effetto di richiedere ad un cittadino o ad una persona residente in uno degli Stati Parte di fare o non fare qualcosa nel territorio dell'altra Parte e cio' e' in conflitto con la legge o con le determinazioni politiche stabilite dell'altra Parte, le Parti convengono di consultarsi al fine di identificare i modi per evitare o ridurre al minimo tale conflitto.

Testo vigente dal 28 aprile 1995

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1995-04-12;124~trattato-art16 · fonte su Normattiva