Art. 2 (Trattato)
PER L'ASSISTENZA 1. L'assistenza e' concessa anche se il fatto in relazione al quale e' in corso il procedimento nello Stato richiedente non costituisce reato secondo la legge dello Stato richiesto. 2. L'assistenza nell'esecuzione di perquisizioni e sequestri, tuttavia, e' concessa solo se il fatto in relazione al quale e' in corso il procedimento costituisce reato secondo la legge dello Stato richiesto, o se la persona nei cui confronti si procede vi abbia liberamente consentito.
Testo vigente dal 28 aprile 1995
