Art. 2 (Convenzione)
che danno luogo all'assistenza 1. L'assistenza e' prestata anche se il fatto per il quale si procede nella Parte richiedente non e' previsto come reato dalla legge della Parte richiesta. 2. Tuttavia, per l'esecuzione di ispezioni personali, perquisizioni e sequestri l'assistenza e' prestata solo se il fatto per il quale si procede nella Parte richiedente e' previsto come reato anche dalla legge della Parte richiesta.
Testo vigente dal 10 maggio 1991
