La Repubblica Italiana e la Repubblica Argentina, desiderando intensificare la loro cooperazione nel campo dell'assistenza giudiziaria, hanno convenuto quanto segue: Articolo 1 OBBLIGO DELL'ASSISTENZA Ciascuna Parte, contraente si impegna a prestare all'altra Parte, su domanda, in conformita' con le disposizioni della presente Convenzione assistenza per le istruttorie e i procedimenti penali di competenza dell'autorita' giudiziaria della Parte richiedente. L'assistenza sara' prestata anche quando i fatti per i quali si procede non costituiscono reato per la Parte richiesta. Tuttavia per la esecuzione di provvedimenti di sequestro o di perquisizione domiciliari l'assistenza sara' concessa solo se il fatto per il quale e' domandata sia considerato reato anche dalla legge della Parte richiesta.

Testo vigente dal 10 agosto 1990

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urn:nir:stato:legge:1990-07-30;224~convenzione-art1 · fonte su Normattiva