1. Lo Stato richiesto mantiene riservata, nella misura richiesta dallo Stato richiedente, la domanda di assistenza, il suo contenuto e gli eventuali documenti a sostegno, nonche' il fatto di concedere l'assistenza, fatto salvo quanto e' necessario per eseguire la richiesta. 2. Fermo quanto disposto al punto 1, se la richiesta non puo' essere eseguita senza violare la riservatezza, lo Stato richiesto informa di cio' lo Stato richiedente, che decide in quale misura desidera che la richiesta sia eseguita. 3. Lo Stato richiedente, se cosi' richiesto, mantiene riservata ogni prova o informazione fornita dallo Stato richiesto, salva la loro rivelazione nella misura in cui essa sia necessaria per le indagini o il procedimento descritti nella richiesta.

Testo vigente dal 28 aprile 1995

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urn:nir:stato:legge:1995-04-12;124~trattato-art6 · fonte su Normattiva