Art. 7 (Trattato)
DI ATTI 1. La richiesta di notifica di atti e' trasmessa con ragionevole anticipo rispetto alla data in cui la notifica deve essere effettuata. 2. Lo Stato richiesto fornisce le prove del fatto che la notifica e' stata effettuata inviando o una ricevuta datata e firmata dal destinatario o una certificazione relativa alla forma ed alla data della notifica assieme ai dati relativi all'identita' della persona che ha ricevuto l'atto ed al rapporto che la lega al destinatario.
Testo vigente dal 28 aprile 1995
