Art. 5 (Trattato)
DI PERSONE INTERESSATE AL PROCEDIMENTO Nella misura in cui cio' non sia incompatibile con la legge dello Stato richiesto, le autorita' giudiziarie o i funzionari dello Stato richiedente e ogni altra persona interessata alle indagini o al procedimento possono essere autorizzati ad essere presenti all'esecuzione della richiesta ed a partecipare al procedimento nello Stato richiesto. Tale autorizzazione comporta anche che alla difesa ed all'accusa e' permesso porre domande.
Testo vigente dal 28 aprile 1995
