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[1]VITTORIO EMANUELE III

[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

[3]RE D'ITALIA

[4]IMPERATORE D'ETIOPIA

[5]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

[6]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

[7]Articolo unico.

[8]E' convertito in legge il Regio decreto-legge 14 dicembre 1936-XV, n. 2374, riflettente l'ordinamento del personale per i servizi tecnici e speciali dell'Amministrazione coloniale con le seguenti modificazioni:

[9]All'art. 6, comma a), dopo la parola «ingegneri» e' aggiunta la parola «architetti».

[10]Nella tabella V, dopo la parola «ingegnere» e' sempre aggiunta la parola «architetto».

[11]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[12]Data a San Rossore, addi' 10 giugno 1937 - Anno XV

[13]VITTORIO EMANUELE

[14]Mussolini - Lessona - Cobolli-Gigli - Benni - Di Revel.

[15]Visto, il Guardasigilli: Solmi.

Testo in vigore dal 2 agosto 1937 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1937-06-10;1241~art1 · fonte del testo