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[1]VITTORIO EMANUELE III

[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

[3]RE D'ITALIA

[4]IMPERATORE D'ETIOPIA

[5]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

[6]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

[7]Articolo unico.

[8]E' convertito in legge il R. decreto-legge 17 febbraio 1936-XIV, n. 420, che autorizza le Amministrazioni militari ad eseguire immediatamente in speciali circostanze, le provviste e lavorazioni di materiali destinati alla costituzione, al completamento e alla ricostituzione delle dotazioni militari, nonche' la costruzione e manutenzione del Regio naviglio.

[9]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[10]Data a Roma, addi' 2 giugno 1936 - Anno XIV

[11]VITTORIO EMANUELE.

[12]MUSSOLINI - DI REVEL.

[13]Visto, il Guardasigilli: SOLMI.

Testo in vigore dal 4 luglio 1936 al 16 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:1936-06-02;1245~art1 · fonte del testo