All'onere derivante dall'attuazione della Convenzione di cui al precedente articolo 1, valutato in lire 110.000.000, si fara' fronte a carico dell'autorizzazione disposta con la legge 13 agosto 1959, n. 904, concernente la sistemazione, il miglioramento e l'adeguamento delle strade statali.

Testo vigente dal 23 agosto 1962

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urn:nir:stato:legge:1962-07-12;1247~art3 · fonte del testo