All'onere derivante dall'attuazione della Convenzione di cui al precedente articolo 1, valutato in lire 110.000.000, si fara' fronte a carico dell'autorizzazione disposta con la legge 13 agosto 1959, n. 904, concernente la sistemazione, il miglioramento e l'adeguamento delle strade statali.
Testo vigente dal 23 agosto 1962
