Art. 21 — Modalità di pagamento
1. I contributi ai conti amministrativi vengono pagati in monete liberamente utilizzabili e non sono assoggettati a delle restrizioni di cambio. 2. I contributi finanziari al conto speciale vengono pagati in monete liberamente utilizzabili e non assoggettati a delle restrizioni di cambio. 3. Il Consiglio puo' altresi' decidere di accettare i contributi al conto speciale sotto altre forme, ivi compresa sotto forma di materiale o personale scientifico e tecnico, per far fronte alle necessita' dei progetti approvati.
Testo vigente dal 13 aprile 1985
