1. I contributi ai conti amministrativi vengono pagati in monete liberamente utilizzabili e non sono assoggettati a delle restrizioni di cambio. 2. I contributi finanziari al conto speciale vengono pagati in monete liberamente utilizzabili e non assoggettati a delle restrizioni di cambio. 3. Il Consiglio puo' altresi' decidere di accettare i contributi al conto speciale sotto altre forme, ivi compresa sotto forma di materiale o personale scientifico e tecnico, per far fronte alle necessita' dei progetti approvati.

Testo vigente dal 13 aprile 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-04-01;125~art21 · fonte su Normattiva