Art. 22 — Verifica e pubblicazione dei conti
1. Il Consiglio nomina dei revisori indipendenti incaricati di verificare i conti dell'Organizzazione. 2. Uno stato del conto amministrativo ed uno stato del conto speciale, verificati dai revisori indipendenti, sono messi a disposizione dei membri al piu' presto possibile dopo la fine di ogni esercizio, ma non oltre i sei mesi successivi a detta data, ed il Consiglio li esamina in vista della loro approvazione nella successiva sessione, come opportuno. Successivamente viene pubblicato uno stato di ricapitolazione dei conti e del bilancio verificati.
Testo vigente dal 13 aprile 1985
