1. Il Consiglio nomina dei revisori indipendenti incaricati di verificare i conti dell'Organizzazione. 2. Uno stato del conto amministrativo ed uno stato del conto speciale, verificati dai revisori indipendenti, sono messi a disposizione dei membri al piu' presto possibile dopo la fine di ogni esercizio, ma non oltre i sei mesi successivi a detta data, ed il Consiglio li esamina in vista della loro approvazione nella successiva sessione, come opportuno. Successivamente viene pubblicato uno stato di ricapitolazione dei conti e del bilancio verificati.

Testo vigente dal 13 aprile 1985

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1985-04-01;125~art22 · fonte su Normattiva