Ratifica ed esecuzione del quinto accordo sullo stagno

Art. 17 — Contributi in contanti - monete di pagamento

Il versamento in contanti dei paesi partecipanti nel conto amministrativo in virtu' degli articoli 19 e 58, i versamenti in contanti dei paesi contribuenti nel conto della scorta regolatrice in virtu' degli articoli 21, 22 e 23, i versamenti in contanti dal conto amministrativo ai paesi partecipanti in virtu' dell'articolo 58 e i versamenti in contanti dal conto della scorta regolatrice ai paesi contribuenti in virtu' degli articoli 21, 22, 23 e 25 sono calcolati in lire sterline e fatti in lire sterline o, a scelta del paese interessato, il loro controvalore puo' essere versato al tasso di cambio in vigore alla data del pagamento in qualsiasi moneta liberamente convertibile in lire sterline sul mercato dei cambi a Londra.

Testo vigente dal 6 settembre 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-08-08;674~art17 · fonte su Normattiva