Art. 29 — Denuncie e controversie
Ogni denuncia contro un membro per inadempienza degli obblighi imposti dal presente Accordo e ogni controversia relativa all'interpretazione o all'applicazione del presente Accordo vengono deferite al Consiglio per la decisione al riguardo. Le decisioni del Consiglio in materia sono definitive e vincolanti.
Testo vigente dal 13 aprile 1985
