• 1)Ogni controversia relativa, all'interpretazione o all'applicazione del presente Accordo, che non sia stata risolta mediante negoziati viene, su richiesta di qualsiasi Membro che sia parte nella controversia, deferita al Consiglio che decidera' in merito.
  • 2)Quando una controversia e' deferita al Consiglio in virtu' del paragrafo i) del presente articolo, la maggioranza dei Membri, o piu', membri che detengano insieme almeno il terzo del totale dei voti, possono chiedere al Consiglio di sollecitare, previa discussione del caso e prima di comunicare la sua decisione, il parere della commissione consultiva di cui al paragrafo 3) del presente articolo, sulle questioni che sono oggetto di controversia.
  • a)Salvo decisione contraria adottata all'unanimita' dal Consiglio, tale commissione si compone di:
  • i)Due persone designate dai Membri esportatori, e cioe' un esperto specializzato in questioni analoghe a quella oggetto della controversia, e un autorevole esperto nel campo giuridico;
  • ii)Due persone designate dai Membri importatori, in base agli stessi criteri;
  • iii)Un presidente scelto all'unanimita' dalle quattro persone nominate in virtu' dei commi i) e ii) o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Consiglio.
  • b)I cittadini dei paesi che sono Parti del presente Accordo possono far parte della commissione consultiva.
  • c)I Membri della commissione consultiva agiscono a titolo personale e senza ricevere istruzioni da alcun Governo.
  • d)Le spese della commissione consultiva sono a carico dell'organizzazione.
  • 4)Il parare motivato della commissione consultiva viene sottoposto al Consiglio il quale si pronuncia in via definitiva dopo aver preso in considerazione tutti i dati pertinenti.
  • 5)Il Consiglio delibera su ogni controversia nei sei mesi successivi alla data in cui tale controversia viene sottoposta al suo esame.
  • 6)Se un Membro contesta ad un altro Membro di non aver ottemperato agli obblighi derivanti dal presente Accordo, tale doglianza viene, su richiesta dell'attore, deferita al Consiglio che decide in merito.
  • 7)Un Membro puo' essere riconosciuto colpevole di infrazione al presente Accordo solo a seguito di votazione a maggioranza ripartita semplice. Ogni constatazione di infrazione all'Accordo da parte di un Membro deve specificare la natura dell'infrazione stessa.
  • 8)Qualora il Consiglio constati che un Membro ha commesso un'infrazione al presente Accordo, esso puo', senza pregiudizio delle altre misure coercitive previste da altri articoli dell'Accordo e con votazione a maggioranza ripartita dei due terzi, sospendere il diritto di voto di cui tale Membro dispone in seno al Consiglio, nonche' il diritto di voto in seno al comitato esecutivo, fino a quando esso non abbia assolto ai suoi obblighi, o esigere la sua esclusione dall'organizzazione, in virtu' dell'articolo 66.
  • 9)Un Membro puo' chiedere un parere preliminare al comitato esecutivo in caso di controversia o di ricorso, prima che il Consiglio esamini il caso.

Testo vigente dal 24 agosto 1978

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urn:nir:stato:legge:1978-07-26;478~art58 · fonte su Normattiva