Art. 30 — Obblighi generali dei membri
1. Per tutta la durata del presente Accordo, i membri faranno di tutto e collaboreranno per favorire la realizzazione dei suoi obiettivi e per evitare ogni azione contraria al presente Accordo. 2. I membri si impegnano ad accettare di essere vincolati dalle decisioni che il Consiglio prende in virtu' delle disposizioni del presente Accordo e si asterranno dall'applicare misure che avrebbero l'effetto di limitare o di contrastare dette decisioni.
Testo vigente dal 13 aprile 1985
