Art. 1 (Atto)
TRADUZIONE NON UFFICIALE ATTO RECANTE REVISIONE DELL'ARTICOLO 63 DELLA CONVENZIONE SUL RILASCIO DI BREVETTI EUROPEI (CONVENZIONE SUL BREVETTO EUROPEO) DEL 5 OTTOBRE 1973 PREAMBOLO Gli Stati contraenti alla Convenzione sul Brevetto europeo, Desiderosi di continuare il progresso tecnico e la crescita economica in Europa, Desiderando tener conto della legislazione in evoluzione in determinati Stati contraenti, Considerando che il tempo necessario per ottenere l'autorizzazione amministrativa per la commercializzazione di alcuni prodotti puo' comportare una diminuzione considerevole del periodo di sfruttamento dei brevetti europei relativi a tali prodotti, Considerando inoltre che tali prodotti sono il risultato di ricerche, spesso lunghe e costose, che gli Stati contraenti desiderano incoraggiare, Considerando che e' quindi opportuno adottare provvedimenti affinche' gli Stati contraenti possano prevedere una compensazione per tale periodo diminuito di sfruttamento, Hanno stabilito quanto segue: Articolo 1 Il testo dell'Articolo 63 della Convenzione sul brevetto europeo e' modificato come segue: Articolo 63 Durata del brevetto europeo
- 1)La durata del brevetto europeo e' di vent'anni a decorrere dalla data di deposito della domanda.
- 2)Il paragrafo 1 non puo' limitare il diritto di uno Stato contraente di prolungare il periodo di durata di un brevetto europeo o di concedere una protezione corrispondente a decorrere dalla scadere di detto periodo di durata alle stesse condizioni di quelle applicabili ai brevetti nazionali,
- a)al fine di tener conto di uno stato di guerra o di uno stato di crisi paragonabile che pregiudica detto stato;
- b)se l'oggetto del brevetto europeo e' un prodotto o un processo di fabbricazione o l'utilizzazione di un prodotto che prima della sua immissione sul mercato in detto stato, e' sottoposto ad una procedura amministrativa di autorizzazione istituita dalla legge.
- 3)Le disposizioni del paragrafo 2 si applicano ai brevetti europei rilasciati congiuntamente per ogni gruppo di Stati contraenti di cui all'articolo 142,
- 4)Ogni Stato contraente che prevede un prolungamento del periodo di durata del brevetto od una protezione corrispondente secondo il paragrafo 2, lettera b, puo', in base ad un accordo concluso con l'Organizzazione, trasferire all'Ufficio europeo dei brevetti compiti inerenti all'attuazione di tali disposizioni.
Testo vigente dal 28 aprile 1995
