[1]Allegato
[2]Traduzione non ufficiale
[3]CONVENZIONE CONCERNENTE LA RECIPROCA ASSISTENZA AMMINISTRATIVA IN MATERIA FISCALE
[4]Preambolo
[5]Gli Stati membri del Consiglio d'Europa ed i Paesi membri dell'Organizzazione di cooperazione e di sviluppo economico (OCSE), firmatari della presente Convenzione, Considerando che lo sviluppo di movimenti internazionali di persone, di capitali, di beni e di servizi - di per se' positivo - ha aumentato le possibilita' di evasione e di frode fiscale necessitando in tal modo una crescente cooperazione fra le autorita' fiscali; Prendendo atto con soddisfazione di tutti gli sforzi effettuati nel corso degli ultimi anni a livello sia bilaterale che multilaterale, per lottare contro l'evasione e le frodi fiscali; Considerando che occorre un coordinamento degli sforzi fra gli Stati per incoraggiare tutte le forme di assistenza amministrativa in materia fiscale, per le tasse di qualsivoglia natura, garantendo al contempo un'adeguata protezione dei diritti dei contribuenti; Riconoscendo che la cooperazione internazionale puo' svolgere un ruolo importante, facilitando una corretta valutazione degli obblighi fiscali ed aiutando il contribuente a far rispettare i suoi diritti; Considerando che i principi fondamentali in virtu' dei quali ogni persona puo' esigere, per la determinazione dei suoi diritti ed obblighi, una procedura regolare, devono essere riconosciuti in tutti gli Stati come applicabili in materia fiscale e che gli Stati dovrebbero sforzarsi;di proteggere i legittimi interessi del contribuente, fornendogli in modo particolare un'adeguata protezione contro la discriminazione e la doppia imposizione; Convinti pertanto che gli Stati non devono prendere provvedimenti ne' fornire informazioni in modo non conforme al loro diritto ed alla loro prassi, e che devono tenere conto del carattere riservato di tali informazioni, nonche' degli strumenti internazionali relativi alla protezione della vita privata ed al flusso di dati a carattere personale; Desiderosi di concludere una Convenzione di reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, Hanno convenuto quanto segue:
[6]Articolo 1 Oggetto della Convenzione e persone interessate
[7]1. Le Parti si concedono reciprocamente, fatte salve le norme del Capitolo IV, un'assistenza amministrativa in materia fiscale. Tale assistenza include, se del caso, gli atti compiuti da organi giurisdizionali. 2. Tale assistenza amministrativa include: a. lo scambio di informazioni, compresi controlli fiscali contestuali e la partecipazione a controlli fiscali svolti all'estero: b. il recupero di crediti d'imposta, comprese le misure conservatorie e c. la notifica di documenti. 3. Una Parte fornira' assistenza amministrativa, a prescindere se la persona in oggetto e' residente o cittadina di una Parte o di ogni altro Stato.
Testo vigente dal 28 febbraio 2005
