Ratifica ed esecuzione dell'atto
Art. 2 (Atto)
- Ratifica
- 1)Il presente atto di revisione e' aperto fino al 17 giugno 1992 alla firma degli Stati contraenti.
- 2)Il presente atto di revisione e' soggetto a ratifica: gli strumenti di ratifica sono depositati presso il Governo della Repubblica Federale di Germania.
Testo vigente dal 28 aprile 1995
