[1]D'INFORMAZIONI E DI TECNOLOGIA

[2]Le Parti, in conformita' alle loro leggi, regolamentazioni e prassi creano condizioni propizie per lo scambio d'informazioni e di tecnologie volte a ridurre la produzione e le emissioni di inquinanti organici persistenti ed a consentire l'elaborazione di misure di sostituzione di buon rendimento prendendo cura di promuovere, in modo particolare:

  • a)I contatti e la cooperazione fra le organizzazioni e le persone competenti le quali sia nel settore privato che nel settore pubblico sono in grado di fornire tecnologia, servizi di studio e di progettazione, materiale o mezzi finanziari;
  • b)Lo scambio d'informazioni e l'accesso alle informazioni sulla messa a punto e l'uso di mezzi di sostituzione, nonche' sulla valutazione dei rischi che tali sostituzioni comportano per la salute e l'ambiente, come pure lo scambio d'informazioni e l'accesso alle informazioni sui costi economici e sociali di tali sostituzioni;
  • c)la compilazione di liste delle loro autorita' designate che svolgono attivita' analoghe nell'ambito d'altre istanze internazionali e l'aggiornamento periodico di tali liste;
  • d)lo scambio d'informazioni su attivita' svolte nel quadro di altre istanze internazionali.

Testo vigente dal 29 marzo 2006

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urn:nir:stato:legge:2006-03-06;125~protocollo-art5 · fonte su Normattiva