[1], POLITICHE, PROGRAMMI, MISURE e INFORMAZIONI

[2]1. Ciascuna Parte, non oltre sei mesi dopo la data di entrata in vigore del presente Protocollo nei suoi confronti, elabora strategie, politiche e programmi per adempiere gli obblighi da essa stipulati in forza del presente Protocollo.

[3]2. Ciascuna Parte:

  • a)Incoraggia il ricorso a tecnologie di gestione ecologicamente razionali ed economicamente applicabili ivi comprese prassi ecologicamente ottimali, per tutti gli aspetti dell'utilizzazione, della produzione, dello scarico, della trasformazione, della distribuzione, della manipolazione, del trasporto e di un nuovo trattamento delle materie disciplinate dal presente Protocollo e degli articoli manufatti, miscele o soluzioni contenenti tali materie;
  • d)Incoraggia l'applicazione di altri programmi di gestione per ridurre le emissioni di inquinanti organici persistenti ivi compresi i programmi volontari e l'uso di strumenti economici;
  • e)Prevede l'adozione di politiche e di misure supplementari adattate alla sua particolare situazione, comprese, se del caso, iniziative non regolamentari;
  • f)Fa tutti gli sforzi economicamente possibili per ridurre i livelli delle sostanze oggetto del presente Protocollo, e che sono contenute sotto forma di contaminanti in altre materie, prodotti chimici o articoli manufatti, non appena la rilevanza della fonte e' stata stabilita;
  • g)Tiene conto nell'ambito dei suoi programmi di valutazione delle materie, delle caratteristiche specificate al paragrafo 1 della decisione 1998/2 dell'Organo esecutivo relativo alle informazioni da sottoporre ed alle procedure da seguire per aggiungere materie nell'annesso I, II o II, e in ogni emendamento relativo.

[4]3. Le Parti possono prendere misure piu' rigorose di quelle previste dal presente Protocollo.

Testo vigente dal 29 marzo 2006

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urn:nir:stato:legge:2006-03-06;125~protocollo-art7 · fonte su Normattiva