[1]Transito di persone in stato di detenzione
[2]1. Una Parte puo' secondo le proprie leggi interne, autorizzare il transito attraverso il proprio territorio di una persona in stato di detenzione la cui presenza e' stata domandata dall'altra Parte che ha richiesto tale transito. 2. La Parte in cui ha luogo il transito, ha l'autorita' e l'obbligo di adottare, secondo le proprie leggi interne, le misure necessarie per mantenere la persona in stato di detenzione durante il transito.
Testo vigente dal 30 ottobre 2018
