[1]Trasferimento Temporaneo di Persone Detenute

[2]1. Quando, ai sensi dell'Articolo 14 paragrafo 4, la videoconferenza non e' possibile o opportuna, la Parte Richiesta, a domanda della Parte Richiedente, ha facolta' di trasferire temporaneamente sul territorio di quest'ultima, una persona detenuta a fini di interrogatorio, testimonianza o della partecipazione a altri atti procedurali. La persona in questione deve espressamente consentire a questo trasferimento e le Parti devono accordarsi sulle modalita' del trasferimento. 2. Il trasferimento temporaneo della persona puo' essere eseguito a condizione che: (a) non interferisca con indagini o procedimenti penali, in corso nella Parte Richiesta; (b) la persona trasferita sia mantenuta dalla Parte Richiedente in stato di detenzione. 3. Il periodo trascorso in stato di detenzione nello Stato Richiedente e' computato ai fini della durata massima della custodia cautelare e della pena inflitta nello Stato Richiesto. 4. Quando il trasferimento temporaneo comporta il transito della persona detenuta attraverso il territorio di uno Stato terzo, le relative formalita' sono a carico dello Stato Richiedente. 5. Lo Stato Richiedente riconsegna immediatamente allo Stato Richiesto la persona trasferita al termine delle attivita' di cui al paragrafo 1 del presente Articolo ovvero alla scadenza di altro termine specificamente convenuto dalle Autorita' Centrali dei due Stati. 6. Alla persona trasferita temporaneamente in conformita' al presente Articolo sono riconosciute, ove applicabili, le garanzie di cui all'Articolo 11. 7. Il trasferimento temporaneo puo' essere rifiutato dallo Stato Richiesto in presenza di seri motivi.

Testo vigente dal 17 ottobre 2024

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urn:nir:stato:legge:2024-09-30;151~allegato-art12 · fonte su Normattiva