[1]Informazioni supplementari

[2]Se la Parte richiesta ritiene che le informazioni contenute nella domanda non sono sufficienti per darvi corso, la Parte richiesta puo' richiedere informazioni supplementari. La Parte richiedente invia le informazioni supplementari che la Parte richiesta ritiene necessarie per soddisfare la domanda stessa.

Testo vigente dal 30 ottobre 2018

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urn:nir:stato:legge:2018-10-11;125~art7 · fonte su Normattiva