[1]Riestradizione ad una Parte terza
[2]Salvi i casi previsti nei punti (a) e (b) del paragrafo 1 dell'articolo 10, la Parte richiedente non puo' consegnare a una Parte terza, senza il consenso della Parte richiesta, la persona che le e' stata consegnata e che e' richiesta dalla Parte terza per reati commessi anteriormente alla consegna. La Parte richiesta puo' domandare la produzione dei documenti e delle informazioni di cui all'articolo 7.
Testo vigente dal 30 ottobre 2018
