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[1]Convenzione addizionale al Trattato fra il Regno d'Italia e la Repubblica Cecoslovacca firmato a Roma il 23 marzo 1921.

[2]Sua Maesta' il Re d'Italia e il Presidente della Repubblica Cecoslovacca, desiderosi di assicurare agli scambi reciproci di prodotti del suolo e dell'industria fra i due Paesi le condizioni piu' favorevoli al loro sviluppo, hanno risoluto di concludere con questo scopo una Convenzione addizionale al Trattato di commercio e navigazione concluso il 23 marzo 1921, e hanno nominati, a tale effetto, per loro plenipotenziari:

[3]Sua Maesta' il Re d'Italia:

[4]S. E. Benito Mussolini, Presidente del Consiglio, Ministro per l'interno e per interim degli affari esteri;

[5]Il Presidente della Repubblica Cecoslovacca:

[6]Il sig. Jan Dvoracek, Ministro plenipotenziario, capo della sezione economica al Ministero degli affari esteri;

[7]Il sig. Francesco Peroutka, capo sezione al Ministero del commercio;

[8]i quali, dopo avere scambiato i loro pieni poteri, trovati in buona e debita forma, si sono accordati su quanto segue:

[9]Art. 1.

[10]I prodotti naturali o fabbricati originari e in provenienza dall'Italia, enumerati nella tariffa, allegato A, annessa alla presente Convenzione, non potranno essere sottoposti, alla loro importazione in Cecoslovacchia, a dazi maggiori di quelli stabiliti dalla detta tariffa.

[11]I prodotti naturali o fabbricati, originari e in provenienza dalla Cecoslovacchia, enumerati nella tariffa, allegato B, annessa alla presente Convenzione, non potranno essere sottoposti, alla loro importazione in Italia, a dazi e coefficienti maggiori di quelli stabiliti dalla detta tariffa.

[12]Queste disposizioni non pregiudicano, nei riguardi dei detti prodotti, originari e in provenienza dalla Cecoslovacchia o dall'Italia, il diritto a fruire del trattamento della Nazione piu' favorita, in virtu' dell'art. 8 del Trattato del 23 marzo 1921.

Testo in vigore dal 3 settembre 1926 al 9 maggio 2025

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