Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
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2 versioni dal 1926
Confronto con la versione in vigore dal 30 aprile 1926 al 9 maggio 2025. 175 parole tolte, 12 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: L'imposta che colpisce il reddito proveniente dall'impiego di capitali mobiliari e' applicata dallo Stato ove il creditore ha il suo domicilio, salve pero' le seguenti eccezioni:
tolto: 1° l'imposta che colpisce il reddito dei capitali con una garanzia, ipotecaria appartiene allo Stato nel quale gli immobili sono situati;
tolto: 2° l'imposta che colpisce gli interessi dei titoli emessi dallo Stato, dalle Provincie, dai Comuni o da altre persone morali regolarmente costituite secondo la legislazione interna degli Stati contraenti, come pure gli interessi dei titoli emessi da societa' per azioni, da banche, o da altri istituti di credito appartiene allo Stato nel quale si trova il debitore.
tolto: La regola prevista dal comma precedente (2°) si applica anche alla tassazione degli interessi dei depositi a risparmio o in conto corrente presso le banche ed altri istituti di credito. Se la banca o l'istituto ha il suo stabilimento principale in uno degli Stati contraenti e se vi sono una o piu' succursali nell'altro Stato contraente, la parte degli interessi dovuta dalle succursali appartiene allo Stato nel quale queste sono situate.aggiunto: Convenzione-art. 2 PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1926-01-31;685~art2 · fonte del testo