della richiesta di assistenza. 1. Per l'esecuzione degli atti richiesti si applicano le disposizioni della legge della Parte richiesta. Se la Parte richiedente ha sollecitato l'applicazione di determinate forme e modalita', la Parte richiesta le osserva se non sono contrarie ai principi fondamentali del proprio ordinamento giuridico. 2. La Parte richiesta informa la Parte richiedente, che ne ha fatto domanda espressa, della data e del luogo dell'esecuzione degli atti richiesti. In tal caso, in conformita' alla legge della Parte richiesta, le Autorita' della Parte richiedente e le persone in causa possono essere autorizzate ad assistere all'esecuzione della rogatoria ed a cooperarvi nei limiti del possibile.

Testo vigente dal 28 aprile 1995

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urn:nir:stato:legge:1995-04-12;126~trattato-art4 · fonte su Normattiva