[1]ARTICOLO VIII

[2]ESECUZIONE DELLE DOMANDE

[3]1. Nell'esecuzione degli atti richiesti si applica la legge della Parte richiesta. Quando la Parte richiedente domanda l'osservanza di particolari formalita', queste sono osservate se non sono contrarie ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico della Parte richiesta.

[4]2. Quando i dati e gli elementi forniti dalla Parte richiedente sono insufficienti per l'espletamento della domanda, la Parte richiesta, se non puo' provvedere direttamente, domanda alla Parte richiedente gli ulteriori elementi necessari.

[5]3. Se la Parte richiedente lo domanda, la Parte richiesta la informa della data e del luogo di esecuzione degli atti richiesti.

[6]4. La richiesta deve essere espletata senza indugio. Tuttavia, l'esecuzione degli atti richiesti puo' essere differita o sottoposta a determinate condizioni quando cio' sia necessario in relazione ad un procedimento penale in corso nella Parte richiesta.

[7]5. Se non e' possibile espletare la domanda, o se non e' possibile darvi seguito entro il termine auspicato dalla Parte richiedente, o se l'esecuzione degli atti deve essere differita o sottoposta a determinate condizioni ai sensi del paragrafo 4: la Parte richiesta ne informa immediatamente la Parte richiedente, indicando i motivi.

Testo vigente dal 24 giugno 2010

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urn:nir:stato:legge:2010-06-04;93~allegato-artviii · fonte su Normattiva