1. La domanda che ha ad oggetto la notificazione di atti deve essere trasmessa con ragionevole anticipo rispetto alla data utile per la notificazione stessa. 2. La Parte richiesta da' la prova dell'avvenuta notificazione, inviando una ricevuta datata e firmata dal destinatario o un'attestazione delle modalita' e della data della notificazione nonche' delle generalita' e della qualita' della persona che ha ricevuto l'atto.

Testo vigente dal 28 aprile 1995

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urn:nir:stato:legge:1995-04-12;126~trattato-art5 · fonte su Normattiva