di persone nel territorio della Parte richiedente. 1. Se la domanda di assistenza ha ad oggetto la comparizione di persone nel territorio della Parte richiedente, la persona citata che non ottemperi non puo' essere sottoposta a sanzioni o misure coercitive. 2. La Parte richiedente paga le spese e corrisponde le indennita' e i compensi previsti dalla sua legge al testimone ed al perito che abbiano ottemperato alla citazione. La Parte richiesta, su domanda dell'altra Parte, puo' corrispondere un anticipo.

Testo vigente dal 28 aprile 1995

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urn:nir:stato:legge:1995-04-12;126~trattato-art8 · fonte su Normattiva