[1]Comparizione di persone nel territorio dello Stato Richiedente
[2]1. Quando lo Stato Richiedente richiede la comparizione, in qualita' di testimone, parte offesa, persona sottoposta a procedimento penale, perito, di una persona che si trova nel territorio dello Stato Richiesto, per il compimento di atti processuali dinanzi alle Autorita' competenti di esso Stato Richiedente, lo Stato Richiesto invita la persona a comparire secondo la domanda di assistenza giudiziaria formulata. 2. La persona, quando si trova nel territorio dello Stato Richiedente, gode delle seguenti garanzie:
- a)non si applichera' nessuna misura coercitiva o sanzione nel caso in cui essa non compaia dinanzi all'Autorita' competente;
- b)non sara' processata, detenuta o sottoposta a qualsiasi altra restrizione della liberta' personale dallo Stato Richiedente per qualsiasi fatto delittuoso commesso precedentemente alla sua partenza dal territorio dello Stato Richiesto. Tuttavia, sara' responsabile per il contenuto della dichiarazione testimoniale o della relazione peritale che renda. Tale garanzia non si applica se la persona, essendo libera di abbandonare il territorio dello Stato Richiedente, non lo abbandona entro un periodo di trenta giorni dopo che le sia stato comunicato ufficialmente che la sua presenza non e' piu' necessaria ovvero se, essendo partita, fa rientro volontariamente nel territorio dello Stato Richiedente;
- c)non sara' obbligata a rendere dichiarazioni in altri procedimenti diversi da quello cui si riferisce la domanda di assistenza giudiziaria. 3. Lo Stato Richiesto informa la persona da trasferire mediante una citazione che deve contenere l'indicazione delle garanzie di cui al paragrafo che precede e l'informazione che le spese del trasferimento saranno a carico dello Stato Richiedente. 4. Lo Stato Richiesto non puo' applicare sanzioni ne' adottare alcuna misura coercitiva nei confronti della persona che non compaia in ottemperanza alla citazione.
Testo vigente dal 3 luglio 2015
