[1]di persone nel territorio della Parte richiedente

[2]1. Se la domanda ha ad oggetto la notificazione di una citazione a comparire nel territorio della Parte richiedente, l'indiziato, l'imputato, il testimone od il perito che non vi ottempera non puo' essere sottoposto dalla Parte richiesta a sanzioni o misure coercitive. 2. Al testimone od al perito che ottempera alla citazione la Parte richiedente rimborsa le spese e corrisponde le indennita' secondo le modalita' previste dalla sua legge. La Parte richiesta, su domanda della Parte richiedente, puo' corrispondere anticipi.

Testo vigente dal 9 aprile 2008

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urn:nir:stato:legge:2008-03-18;57~convenzione-art7 · fonte su Normattiva