[1]di persone nel territorio della Parte richiedente
[2]1. Se la domanda ha ad oggetto la notificazione di una citazione a comparire nel territorio della Parte richiedente, l'indiziato, l'imputato, il testimone od il perito che non vi ottempera non puo' essere sottoposto dalla Parte richiesta a sanzioni o misure coercitive. 2. Al testimone od al perito che ottempera alla citazione la Parte richiedente rimborsa le spese e corrisponde le indennita' secondo le modalita' previste dalla sua legge. La Parte richiesta, su domanda della Parte richiedente, puo' corrispondere anticipi.
Testo vigente dal 9 aprile 2008
